Art. 34 
 
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  per  la
semplificazione delle procedure in materia di  bonifica  e  messa  in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di
opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza
                           e di bonifica) 
 
  1. Al comma 1-bis  dell'articolo  48  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». 
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole:  «nella  misura  strettamente
necessaria», sono inserite  le  seguenti:  «,  nei  casi  urgenti  di
bonifica e messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai  sensi  della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, o». 
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi  previsti  dal  presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; 
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis)
nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152.»; 
  b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un  importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore  al  20  per  cento  per  i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole  «alle  disposizioni  di  tutela  di  beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di  bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o  non  sono  ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati  interventi  e  opere  richiesti  dalla  normativa   sulla
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari  necessarie  per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in  generale,
altre opere lineari di pubblico  interesse  a  condizione  che  detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche  che
non  pregiudicano  ne'  interferiscono   con   il   completamento   e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area. 
  8. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di  campioni  di  suolo  e  sottosuolo  insaturo
prelevati  da  stazioni  di  misura  rappresentative  dell'estensione
dell'opera  e  del  quadro  ambientale  conoscitivo.   I   punti   di
campionamento e analisi  devono  interessare  per  ogni  stazione  il
campione  di  suolo  superficiale,  puntuale,   il   campione   medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione  puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che  presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente  competente  che  si  pronuncia  entro  il   termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione  definitivo,  comprensivo  del  piano  operativo
degli interventi previsti e  di  un  dettagliato  cronoprogramma  con
l'indicazione della data di inizio dei lavori; 
  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione  di  cui
alla lettera a), previa comunicazione  all'ARPA  da  effettuarsi  con
almeno quindici giorni di anticipo,  puo'  avviare  la  realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,  l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione  rifiuti.  I
terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto dei commi 3 e 4. 
  9. Il riutilizzo in situ dei  materiali  prodotti  dagli  scavi  e'
sempre  consentito  se  ne   e'   garantita   la   conformita'   alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 
  10.  I  terreni  non  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione/valori di  fondo,  ma  inferiori  alle  concentrazioni
soglia di  rischio,  possono  essere  riutilizzati  in  situ  con  le
seguenti prescrizioni: 
  a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito  dell'analisi  di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di  servizi.
I  terreni  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di  rischio  sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; 
  b) qualora ai fini  del  calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di
rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'  consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  barrieramento
fisico  o  idraulico  di  cui   siano   comprovate   l'efficienza   e
l'efficacia.