Art. 34 
 
                     Istruzione sulla sicurezza 
 
  1. Il rilascio del NOS, dell'abilitazione temporanea e l'accesso ad
informazioni classificate "RISERVATO" e' accompagnato dall'istruzione
alla sicurezza a cura del soggetto pubblico o privato che impiega  la
persona. Se il NOS o l'abilitazione temporanea riportano anche una  o
piu'  qualifiche  di  sicurezza,  detta  istruzione  e'  estesa  alle
relative disposizioni internazionali o dell'Unione europea. 
  2. In caso di affidamento di contratti  classificati  RISERVATO  si
osservano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38. 
  3. L'istruzione alla sicurezza ha ad  oggetto  il  complesso  delle
norme relative alla protezione  delle  informazione  classificate,  a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato,  con  particolare
riferimento alle disposizioni connesse all'espletamento dell'incarico
affidato al soggetto abilitato e alla sicurezza CIS.