Art. 34 Istruzione sulla sicurezza 1. Il rilascio del NOS, dell'abilitazione temporanea e l'accesso ad informazioni classificate "RISERVATO" e' accompagnato dall'istruzione alla sicurezza a cura del soggetto pubblico o privato che impiega la persona. Se il NOS o l'abilitazione temporanea riportano anche una o piu' qualifiche di sicurezza, detta istruzione e' estesa alle relative disposizioni internazionali o dell'Unione europea. 2. In caso di affidamento di contratti classificati RISERVATO si osservano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38. 3. L'istruzione alla sicurezza ha ad oggetto il complesso delle norme relative alla protezione delle informazione classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, con particolare riferimento alle disposizioni connesse all'espletamento dell'incarico affidato al soggetto abilitato e alla sicurezza CIS.