Art. 34 
 
 
               Attuazione del programma di risoluzione 
 
  1. La Banca d'Italia da' esecuzione al  programma  di  risoluzione,
come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32,  comma  1,
attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti  dal
Capo V. 
  2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle
seguenti modalita': 
    a) con atti di  uno  o  piu'  commissari  speciali  dalla  stessa
nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal
Capo V; 
    b) con atti che tengono luogo di  quelli  dei  competenti  organi
sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni; 
    c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli
organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4. 
  3. La decorrenza  degli  effetti  dei  provvedimenti  di  carattere
particolare  di  cui  al  comma  2  e'  stabilita  anche  in   deroga
all'articolo 21-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Non  si
applicano le disposizioni della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 
  4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la  Banca  d'Italia  e  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno  attuazione  alle
misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti  agli
obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il riferimento al testo  dell'art.  21-bis  della
          citata legge n. 241 del 1990, vedasi  nelle  Note  all'art.
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