Art. 34 
 
                    Utilizzo delle tracce orarie 
 
  1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di
infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie, riferite  ad
una linea ferroviaria che, per un periodo  di  almeno  un  mese,  sia
stata  utilizzata  al  di  sotto  della  soglia  minima  fissata  nel
prospetto  informativo  della  rete,  a  meno  che   la   causa   sia
riconducibile a fattori di carattere non economico  che  sfuggano  al
controllo dei richiedenti. 
  2.   Nel   prospetto   informativo   della   rete,    il    gestore
dell'infrastruttura indica le condizioni in base alle quali si terra'
conto dei precedenti livelli di utilizzo delle  tracce  orarie  nella
determinazione delle priorita' nella  procedura  di  assegnazione  di
capacita'.