Art. 34 
 
            Data di riferimento del bilancio consolidato 
        (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. La data di riferimento del  bilancio  consolidato  coincide  con
quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a  redigere
il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22. Tuttavia, la  data
di riferimento puo' anche essere quella  dei  bilanci  della  maggior
parte  delle  imprese  incluse  nel  consolidamento  o   delle   piu'
importanti  di  esse.  L'uso  di  questa  facolta'  e'   indicato   e
debitamente motivato nella nota integrativa. 
  2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel
consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato,  questa
impresa e' consolidata in  base  a  un  bilancio  annuale  intermedio
riferito alla  medesima  data  del  bilancio  consolidato  e  redatto
secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.