Art. 34 
 
 
                       Contribuzione correlata 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo  31,  i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e  28  provvedono  a  versare  alla
gestione di iscrizione del lavoratore  interessato  la  contribuzione
correlata alla prestazione. Nel caso delle  prestazioni  erogate  dai
fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione  correlata  e'  versata
all'INPS dal datore di lavoro, il  quale  potra'  poi  rivalersi  sui
fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto
previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  2. La contribuzione correlata di  cui  al  comma  1  puo'  altresi'
essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle
prestazioni di cui all'articolo 32. In tal  caso,  il  fondo  di  cui
all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato. 
 
          Note all'art. 34: 
              Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 4 novembre
          2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
          usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
              "Art. 40. Contribuzione figurativa 
              1.  Ai  fini  del  calcolo  della  retribuzione   annua
          pensionabile, e per la  liquidazione  delle  prestazioni  a
          sostegno  o  integrazione  del  reddito,  per   i   periodi
          successivi al 31 dicembre 2004, il  valore  retributivo  da
          attribuire per ciascuna settimana ai  periodi  riconosciuti
          figurativamente per gli eventi previsti dalle  disposizioni
          in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di  lavoro,
          e' pari all'importo della normale retribuzione che  sarebbe
          spettata al lavoratore, in caso di prestazione  lavorativa,
          nel mese in cui si colloca l'evento.  Il  predetto  importo
          deve essere determinato dal datore  di  lavoro  sulla  base
          degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.".