Art. 34 
 
 
         (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) 
 
  1. Le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento  degli
obiettivi   ambientali   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione  attraverso   l'inserimento,   nella   documentazione
progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di
prodotti e  servizi  nei  settori  della  ristorazione  collettiva  e
fornitura di derrate alimentari,  a  quanto  specificamente  previsto
all' articolo 144. 
  2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma
1 sono tenuti in considerazione  anche  ai  fini  della  stesura  dei
documenti  di  gara  per  l'applicazione  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma  6.
Nel  caso  dei  contratti  relativi  ai   servizi   di   ristorazione
ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui  all'articolo
95, comma 3, lettera a), e  dei  contratti  relativi  ai  servizi  di
ristorazione di  cui  all'articolo  144,  il  suddetto  decreto  puo'
stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche  per  una
quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri
casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di  qualunque
importo, per almeno il  50  per  cento  del  valore  a  base  d'asta,
relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non  connesse
agli usi finali di energia e oggetto dei criteri  ambientali  minimi,
mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente  alle
categorie di appalto con le quali  si  puo'  conseguire  l'efficienza
energetica negli usi finali quali: 
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di
alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di
illuminazione pubblica; 
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,   quali
personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e
fotocopiatrici; 
  c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione  e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici; 
  d) affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione  di  edifici  e  per  la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  puo'  essere  previsto,  altresi',  l'aumento
progressivo della percentuale del 50 per  cento  del  valore  a  base
d'asta indicato al comma 2.