Art. 34
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti
responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la
trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.».
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43. (Responsabile per la trasparenza) - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo
e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita'
di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche'
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2. (abrogato).
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile della trasparenza controllano e assicurano la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
« 7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.».