Art. 34
Modifiche all'articolo 19
della legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi l e 4, le parole: «direttore della Segreteria del
CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;
b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE
di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 34 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 19 (Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea). - 1. Per la preparazione delle
proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico
di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito
denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee, coordinato e
presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma
9-bis.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel
quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione
della posizione italiana nella fase di formazione degli
atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse
amministrazioni sulle questioni in discussione presso
l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea,
previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte
le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel
CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante
quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato
a esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare
i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche
tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal
Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis, o da un
suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette
quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le
regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di
valutazione e' integrato da un rappresentante di ciascuna
regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo
presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui
all'art. 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore
dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di
segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualita' di osservatori, funzionari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano
trattate materie che interessano le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di
valutazione partecipano, in qualita' di osservatori,
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
possono essere invitati, quando si trattano questioni che
rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
autorita' di regolamentazione o vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo
periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l'art. 29, comma 2, lettera e-bis),
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».