Art. 34 
 
                      Modifiche all'articolo 41 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro
competenza,   esse    forniscono    gli    opportuni    servizi    di
interoperabilita' e cooperazione  applicativa,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 12, comma 2.»; 
    b) al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica» sono soppresse; 
    c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico 
              1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono    i
          procedimenti  amministrativi  utilizzando   le   tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione.   Per   ciascun
          procedimento  amministrativo  di  loro   competenza,   esse
          forniscono gli opportuni  servizi  di  interoperabilita'  e
          cooperazione  applicativa,  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 12, comma 2. 
              1-bis. (abrogato) 
              2.   La   pubblica   amministrazione    titolare    del
          procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli
          atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da
          chiunque formati; all'atto della  comunicazione  dell'avvio
          del procedimento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
          per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti   di   cui
          all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
          garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
          consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni
          coinvolte nel procedimento. Le regole per la  costituzione,
          l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono  conformi
          ai principi di una corretta gestione  documentale  ed  alla
          disciplina  della  formazione,  gestione,  conservazione  e
          trasmissione del documento  informatico,  ivi  comprese  le
          regole concernenti il protocollo informatico ed il  sistema
          pubblico di connettivita', e comunque rispettano i  criteri
          dell'interoperabilita' e  della  cooperazione  applicativa;
          regole tecniche specifiche possono essere dettate ai  sensi
          dell'articolo 71. 
              2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
              a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che
          cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
              b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
              c) del responsabile del procedimento; 
              d) dell'oggetto del procedimento; 
              e) dell'elenco dei documenti  contenuti,  salvo  quanto
          disposto dal comma 2-quater; 
              e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. 
              2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere  aree
          a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare  e  gli
          altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
          da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile
          reperibilita'  e  la  collegabilita',   in   relazione   al
          contenuto ed alle  finalita',  dei  singoli  documenti;  e'
          inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in  via
          telematica dei diritti previsti dalla citata legge  n.  241
          del 1990. 
              3. (abrogato).»