Art. 34 Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per tre campagne vitivinicole. 2. Nei casi previsti dal comma 1, e' consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformita' alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 106 - (Cancellazione). Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione puo' adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non piu' rispondenti al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 229, paragrafo 2.».