(Regolamento-art. 34)
 
                               Art. 34 
Interruzione, sospensione, rinuncia  agli  studi  e  decadenza  della
             qualita' di studente e studenti fuori corso 
 
  1. L'interruzione degli studi si verifica  automaticamente  qualora
lo  studente  non  rinnovi   l'iscrizione   per   l'anno   accademico
successivo. 
  L'interruzione  puo'  avere  durata   massima   di   quattro   anni
dall'ultimo esame sostenuto. Trascorso tale termine si  decade  dalla
qualita' di studente. 
  Durante l'interruzione lo studente non puo' svolgere alcun atto  di
carriera. 
  2. Lo studente puo' fare domanda di sospensione degli studi: 
  a) se vuole proseguire il proprio percorso formativo presso: 
  - Universita' straniere 
  - Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master 
  b) per gravi motivi di salute, per maternita' o servizio civile. 
  Per presentare la domanda di sospensione l'istante deve  essere  in
regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie scadute  fino
al giorno di presentazione della domanda. Devono essere regolarizzati
anche gli eventuali anni di interruzione studi con il versamento  del
contributo previsto per ogni anno di interruzione. 
  3. E' considerato fuori corso lo studente iscritto a  un  corso  di
studio per un numero di anni  superiore  alla  durata  normale  dello
stesso. 
  4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto
ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame  previsto
dall'Ordinamento per quattro anni accademici consecutivi. 
  5. Coloro che incorrono  nella  decadenza  perdono  definitivamente
l'iscrizione  all'universita',  con   annullamento   della   carriera
universitaria percorsa e  l'impossibilita'  di  ottenere  passaggi  o
trasferimenti, ma con la possibilita'  di  ottenere  il  rilascio  di
certificati relativi alla carriera svolta, con specifica  annotazione
di decadenza. Non decade lo studente che ha superato tutti gli  esami
di profitto e sia in debito  unicamente  dell'esame  di  laurea,  cui
potra' accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame e
lo studente che presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di
esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo. 
  6. E' possibile rinunciare agli  studi  universitari  per  iscritto
senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che  restringa
l'efficacia della rinuncia. Essa sara' irrevocabile per lo  studente,
che quindi  non  potra'  far  rivivere  successivamente  la  carriera
universitaria gia' estinta per  effetto  della  rinuncia  stessa.  La
rinuncia e' atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri. 
  7. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad  un  anno  di  corso
universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle
tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza  delle
tasse e' soltanto un'agevolazione concessa allo studente. 
  8. Dopo l'accettazione della rinuncia  da  parte  dell'Universita',
sara' possibile ottenere la restituzione del  titolo  di  studi  medi
superiori che  era  stato  consegnato  alla  Segreteria  Studenti  al
momento dell'immatricolazione. Lo  studente  dovra'  farne  richiesta
nella stessa domanda di rinuncia.  Lo  studente  deve  restituire  il
libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.