Art. 34 Interruzione, sospensione, rinuncia agli studi e decadenza della qualita' di studente e studenti fuori corso 1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per l'anno accademico successivo. L'interruzione puo' avere durata massima di quattro anni dall'ultimo esame sostenuto. Trascorso tale termine si decade dalla qualita' di studente. Durante l'interruzione lo studente non puo' svolgere alcun atto di carriera. 2. Lo studente puo' fare domanda di sospensione degli studi: a) se vuole proseguire il proprio percorso formativo presso: - Universita' straniere - Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master b) per gravi motivi di salute, per maternita' o servizio civile. Per presentare la domanda di sospensione l'istante deve essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie scadute fino al giorno di presentazione della domanda. Devono essere regolarizzati anche gli eventuali anni di interruzione studi con il versamento del contributo previsto per ogni anno di interruzione. 3. E' considerato fuori corso lo studente iscritto a un corso di studio per un numero di anni superiore alla durata normale dello stesso. 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per quattro anni accademici consecutivi. 5. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'universita', con annullamento della carriera universitaria percorsa e l'impossibilita' di ottenere passaggi o trasferimenti, ma con la possibilita' di ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potra' accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame e lo studente che presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo. 6. E' possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sara' irrevocabile per lo studente, che quindi non potra' far rivivere successivamente la carriera universitaria gia' estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia e' atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri. 7. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse e' soltanto un'agevolazione concessa allo studente. 8. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Universita', sara' possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori che era stato consegnato alla Segreteria Studenti al momento dell'immatricolazione. Lo studente dovra' farne richiesta nella stessa domanda di rinuncia. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.