Art. 34 
 
        Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari 
                             dei diritti 
 
  1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali
online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei  diritti  in
virtu'  di  tali  licenze  subito  dopo  la  dichiarazione   dell'uso
effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia  possibile
per motivi imputabili al fornitore di servizi online. 
  2. Fatto salvo il comma 3, gli  organismi  di  gestione  collettiva
forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a  norma  del  comma  1
almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti: 
    a) il periodo in cui sono avvenuti  gli  usi  per  i  quali  sono
dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui  essi
hanno avuto luogo; 
    b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e  gli  importi
distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto
su qualsiasi opera musicale  online  per  le  quali  i  titolari  dei
diritti hanno autorizzato gli  organismi  di  gestione  collettiva  a
rappresentarli, integralmente o in parte; 
    c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni
applicate  e  gli  importi  distribuiti  dall'organismo  di  gestione
collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online. 
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad  altro
organismo di  gestione  collettiva  mandato  per  la  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere  musicali  online  a
norma delle disposizioni degli  articoli  35  e  36,  l'organismo  di
gestione collettiva  mandatario  corrisponde  accuratamente  e  senza
indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1
e  gli  fornisce  altresi'  le  informazioni  di  cui  al  comma   2.
L'organismo di gestione collettiva mandante e'  responsabile  per  la
successiva distribuzione di tali  importi  e  la  fornitura  di  tali
informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli  organismi  di
gestione collettiva diversamente concordato.