Art. 34 Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1,: 1) al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» e' sostituita dalla seguente: «a due anni»; 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo dirigenziale,»; 1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»; 1.3) le lettere b) e c) sono soppresse; 2) al comma 2, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»; c) l'articolo 3 e' abrogato; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. 2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti»; 1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»; 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»; 3) al comma 3: 3.1) all'alinea, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «stabilite»; 3.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;»; 3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.»; 4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso: a) pubblico; b) interno. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare: a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unita' navale» del Corpo della guardia di finanza; b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»; g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza. 3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti. 6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. 8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado. Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che: a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso. 3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»; h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati; i) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'»; 1.2) alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di eta' e» sono soppresse e la parola: «42°» e' sostituita dalla seguente: «45°»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»; 4) al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»; l) all'articolo 10, comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»; m) all'articolo 11: 1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»; 2) al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»; 5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»; n) all'articolo 14: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che: a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»; 2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) e' soppressa; o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»; p) all'articolo 18, comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.» e all'articolo 19, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»; q) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.»; r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: 1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»; s) all'articolo 22, comma 4: 1) alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto»; 2) la lettera c) e' soppressa; t) all'articolo 24, comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; u) all'articolo 26: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»; 2) al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato» sono soppresse; v) all'articolo 27, comma 1, lettera a): 1) le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse; 2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»; z) all'articolo 28: 1) al comma 1: 1.1) nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con propria determinazione»; 1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»; 2) al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»; 3) il comma 4 e' soppresso; aa) dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: «Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unita' e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato. 2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»; bb) all'articolo 30: 1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»; 2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 1»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.»; cc) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»; dd) all'articolo 32, comma 2: 1) alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.»; ee) all'articolo 34, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; ff) all'articolo 35: 1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. 2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. 2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»; 2) il comma 5 e' abrogato; gg) all'articolo 39, comma 1: 1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse; 2) alla lettera c), la parola: «35°» e' sostituita dalla seguente: «40°»; hh) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati; ii) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»; ll) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale. 3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»; mm) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente: «Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati: a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico; b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.»; nn) l'articolo 60 e' abrogato; oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse; pp) all'articolo 63, al comma 1: 1) le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»; 2) le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»; 3) la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»; qq) all'articolo 64: 1) al comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»; 2) alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»; rr) all'articolo 67, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»; ss) le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria». 2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.
Note all'art. 34: - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001, S.O. - Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 4-bis del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - (omissis) 4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita', se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda: a. e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo; b. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo; b-bis. rimane in carica per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge. 4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.". - Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli, con carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a. ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale; b. - c. (soppresse). d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo normale - comparto speciale. (omissis).". - L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogato dal presente decreto, recava: "Istituzione e soppressione di ruoli". - Si riporta l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti all'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti. 2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabilite: a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre; b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione. 3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa. (omissis).". - Gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: "Ufficiali del ruolo aeronavale", "Ufficiali del ruolo speciale". - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'; b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbia superato il 45° anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. 4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.". - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione: a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico; b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.". - Si riporta l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi dell'Accademia del ruolo normale reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-ter, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. 2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministero delle finanze. 6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.". - Si riporta l'articolo 14, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 14 (Commissioni di avanzamento. Generalita'). - 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' ed a scelta: a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che: a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato. 4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso. a. i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; b. gli enti, comandi o unita' internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale.". - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Commissione ordinaria di avanzamento). - 1. La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta: a) dal Comandante in Seconda, che la presiede; b) dai sette generali di divisione piu' anziani in ruolo in comando nel Corpo; c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata; d) dal colonnello piu' anziano in ruolo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo. (omissis).". - Si riportano gli articoli 18, comma 5, e 19, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificati dal presente decreto: "Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione). - (omissis). 5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.". "Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori). - 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12. 2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti. 2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. (omissis).". - Si riporta l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 20 (Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita'). - 1. Il giudizio di avanzamento ad anzianita' si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.". - Si riporta l'articolo 21, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. 3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. 4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche, b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco, c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. 5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: 1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito. (omissis).". - Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Articolo 22 (Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale. 2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello. 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. 4. Il Comandante Generale, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 5. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.". - Si riporta l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 24 (Sospensione della promozione). - 1. La promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18, e' sospesa. 2. Il Comandante generale ha la facolta' di sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. 4. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e di annullamento della valutazione di cui al comma 1, e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.". - Si riporta l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardi di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivi superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei parigrado iscritto nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e' determinata dall'ordine di graduatoria di merito.". - Si riporta l'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 27 (Requisiti per la valutazione). - 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando previsti dalle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi eventualmente stabiliti con determinazione del Comandante Generale. (omissis).". - Si riporta l'articolo 28, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). - 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 2. 2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27. 3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 4. (soppresso). (omissis).". - Si riporta l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto. 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.". - Si riporta l'articolo 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 31 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze). - 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita'. (omissis).". - Si riporta l'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione). - 1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24, comma 2; c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio; c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.". - Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). - (omissis). 2. La promozione di cui al comma 1, non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (omissis).". - Si riporta l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 35 (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza). - 1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. 2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. 2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. 2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32. 3. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. 4. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza. 5. (abrogato).". - Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 39 (Riammissione in servizio). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale e tecnico-logistico-amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che: a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo d'appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio; b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione; c) non abbiano superato il 40° anno di eta'. (omissis).". - Gli articoli 40 , 41 , 42 , 43 , 45 e 46, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: "Istituzione del ruolo aeronavale", "Disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale", "Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale", "Transito dal ruolo normale al ruolo speciale", "Transiti dai ruoli delle Forze Armate", "Transito dai restanti ruoli del Corpo della Guardia di finanza". - L'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogato dal presente decreto, recava: "Adeguamento delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo". - Si riporta l'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. 2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.". - Si riporta l'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 63 (Avanzamento per meriti eccezionali). - 1. I luogotenenti del Corpo della guardia di finanza possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali, disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di sottotenente del ruolo normale - comparto speciale.". - Si riporta l'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agliarticoli193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza. c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa; d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. 2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio; b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili, secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.".