Art. 34 
 
 
                   Ordinamento ed amministrazione 
 
  1. Tutti gli amministratori delle  organizzazioni  di  volontariato
sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate,  tra  i
propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.  Si
applica l'articolo 2382 del codice civile. 
  2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione  di  quelli  di
cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei  requisiti  di
cui all'articolo 2397, secondo comma, del  codice  civile,  non  puo'
essere attribuito alcun  compenso,  salvo  il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate per  l'attivita'  prestata  ai
fini dello svolgimento della funzione. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'art. 2382  del  codice  civile,  si
          veda nelle note all'art. 26. 
              - Per il testo dell'art. 2397  del  codice  civile,  si
          veda nelle note all'art. 30.