Art. 34 
 
 
          Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 36  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  per
violazione delle regole tecniche ivi contenute». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  36  (Revoca  e   sospensione   dei   certificati
          qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
          cura del certificatore: 
              a) revocato in caso di  cessazione  dell'attivita'  del
          certificatore   salvo   quanto   previsto   dal   comma   2
          dell'articolo 37; 
              b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
          dell'autorita'; 
              c) revocato  o  sospeso  a  seguito  di  richiesta  del
          titolare o del  terzo  dal  quale  derivano  i  poteri  del
          titolare,  secondo  le  modalita'  previste  nel   presente
          codice; 
              d) revocato o sospeso in presenza di  cause  limitative
          della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. 
              2. Il certificato  qualificato  puo',  inoltre,  essere
          revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole  tecniche
          di  cui  all'articolo  71,  per  violazione  delle   regole
          tecniche ivi contenute. 
              3.  La  revoca  o  la   sospensione   del   certificato
          qualificato, qualunque ne sia  la  causa,  ha  effetto  dal
          momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il
          momento della pubblicazione deve essere attestato  mediante
          adeguato riferimento temporale. 
              4. Le modalita' di revoca o sospensione  sono  previste
          nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.».