Art. 34 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per violazione delle regole tecniche ivi contenute».
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita'; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, per violazione delle regole tecniche ivi contenute. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.».