Art. 34 
 
Elenco nazionale del  volontariato  di  protezione  civile  (Articolo
  18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera  a),  4,  comma  1,
  lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma  2,  5,
  comma  1,  lettera  y),  32,  comma  4  e  41,   comma   6, decreto
  legislativo 117/2017;  Articolo  1, decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 194/2001) 
 
  1.  L'Elenco  nazionale  del  volontariato  di  protezione   civile
costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata
la partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di  cui
all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle
peculiarita'  dei  territori,  grazie  a  specifiche   modalita'   di
registrazione. 
  2. I soggetti di  cui  all'articolo  32,  comma  2,  che  intendono
partecipare alle attivita' di  cui  all'articolo  2,  sul  territorio
nazionale o  all'estero,  nonche'  svolgere  attivita'  formative  ed
addestrative  nelle  medesime   materie,   devono   essere   iscritti
nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. 
  3. L'Elenco nazionale del  volontariato  di  protezione  civile  e'
costituito dall'insieme: 
    a) degli elenchi  territoriali  del  volontariato  di  protezione
civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano; 
    b) dell'elenco centrale del volontariato  di  protezione  civile,
istituito presso il Dipartimento della protezione civile. 
  4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo  32,
comma  6,  sono  disciplinati  i  requisiti  e   le   procedure   per
l'iscrizione all'Elenco  nazionale  del  volontariato  di  protezione
civile, fatte salve le  peculiarita'  territoriali,  con  particolare
riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali  e  di
caratteristiche  di  capacita'  tecnico-operativa  ed  alle  relative
verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di
quanto  previsto  dal  comma  4  dell'articolo  33,  nonche'  per  la
sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare  i  requisiti  e  le
modalita'   per   richiedere   l'iscrizione   dei   propri    elenchi
territoriali. 
  5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4,  i
soggetti   iscritti   nell'Elenco   nazionale    come    disciplinato
dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 2001,  n.  194,  e  dal  paragrafo  1  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  9  novembre  2012  recante
«Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato all'attivita'  di  protezione  civile»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  27  del  1°  febbraio  2013,
continuano a  beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla  rispettiva
qualifica. 
  6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresi',  indirizzi  in
tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di  cui  al
comma  3,  volti  a  facilitare  l'individuazione  dei  volontari  di
protezione civile  da  parte  dei  cittadini  sull'intero  territorio
nazionale. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.  194,
          recante  «Regolamento  recante   nuova   disciplina   della
          partecipazione delle organizzazioni  di  volontariato  alle
          attivita' di protezione civile»: 
              «Art.  1.  (   Iscrizione   delle   organizzazioni   di
          volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile)
          1.  E'  considerata  organizzazione  di   volontariato   di
          protezione civile ogni  organismo  liberamente  costituito,
          senza fini di lucro,  ivi  inclusi  i  gruppi  comunali  di
          protezione  civile,  che  svolge  o  promuove,  avvalendosi
          prevalentemente delle prestazioni personali,  volontarie  e
          gratuite dei  propri  aderenti,  attivita'  di  previsione,
          prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
          225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella
          stessa materia. 
              2. Ai fini dell'applicazione del  presente  regolamento
          e' considerata organizzazione di volontariato di protezione
          civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di
          lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione  civile,
          che svolge o promuove,  avvalendosi  prevalentemente  delle
          prestazioni personali, volontarie  e  gratuite  dei  propri
          aderenti, attivita' di previsione, prevenzione  e  soccorso
          in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  di
          competenza statale  ai  sensi  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  nonche'  attivita'  di
          formazione e addestramento, nella stessa materia. 
              3.  Al  fine  della  piu'  ampia  partecipazione   alle
          attivita'  di  protezione  civile,  le  organizzazioni   di
          volontariato,  iscritte  nei  registri  regionali  previsti
          dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche'  in
          elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente
          a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della
          regione  o  provincia  autonoma  presso   la   quale   sono
          registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia
          di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia»,  che
          provvede,  d'intesa  con  le  amministrazioni  medesime,  a
          verificare  l'idoneita'  tecnico-operativa   in   relazione
          all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma  2.
          Sulle suddette organizzazioni, le  regioni  e  le  province
          autonome     invieranno     periodicamente      all'Agenzia
          l'aggiornamento dei dati e ogni  altra  utile  informazione
          volta al piu' razionale utilizzo del volontariato. 
              4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2,
          che, in virtu' dell'art. 13 della legge 11 agosto 1991,  n.
          266, non avendo articolazione regionale, non sono  iscritte
          nei registri regionali previsti dall'art.  6  della  stessa
          legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco  nazionale
          di cui al comma 3 direttamente  all'Agenzia  che  provvede,
          dopo congrua istruttoria tesa  ad  appurarne  la  capacita'
          operativa in relazione agli eventi di cui al  comma  2.  Le
          regioni e le province  autonome  invieranno  periodicamente
          all'Agenzia,   preferibilmente   su    base    informatica,
          l'aggiornamento   dei    dati    inerenti    le    suddette
          organizzazioni e ogni altra  utile  informazione  volta  al
          piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato. 
              5.  Dell'avvenuta  iscrizione  nell'elenco   nazionale,
          l'Agenzia  informa  le   organizzazioni   richiedenti,   le
          regioni,   le   province    autonome    ed    i    prefetti
          territorialmente competenti. 
              6. Per favorire l'armonizzazione di criteri,  modalita'
          e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle
          organizzazioni  di  volontariato  su  tutto  il  territorio
          nazionale, l'Agenzia promuove  periodiche  riunioni  con  i
          rappresentanti delle regioni e delle province autonome. 
              7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo'  disporre
          la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni
          di volontariato per gravi e  comprovati  motivi,  accertati
          dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225  del
          1992 in  conformita'  alle  funzioni  trasferite  ai  sensi
          dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 
              8.   L'Agenzia   cura   la    specializzazione    delle
          organizzazioni di  cui  al  comma  2,  nelle  attivita'  di
          protezione  civile  e   provvede   a   individuare   ed   a
          disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie
          di  intervento,  nonche'  le  forme  e  le   modalita'   di
          collaborazione.».