Art. 34 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.