(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
                         Altri procedimenti 
 
    1. Nei casi di cui al comma 2, il dipartimento, servizio o  altra
unita' organizzativa valuta la completezza degli elementi istruttori,
e, verificata l'esistenza dei presupposti per le decisioni  da  parte
dell'Autorita', cura la predisposizione dello schema di provvedimento
del  Collegio.  Il  dirigente  dell'unita'  organizzativa  competente
procede poi nei modi di cui all'art. 15 del regolamento  del  Garante
n. 1/2000. 
    2. Si procede nei modi di cui al comma  1  nei  casi  in  cui  il
Collegio deve provvedere con propria deliberazione, anche  d'ufficio,
riguardo a: 
      a) pareri previsti dalla normativa vigente; 
      b) autorizzazioni, anche  relative  al  trasferimento  di  dati
personali all'estero; 
      c) ogni altro caso in cui, fuori dalle ipotesi di cui  al  capo
II  del  presente  regolamento,  e'   prevista   l'adozione   di   un
provvedimento del Garante.