Art. 34 
 
    Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte 
 
  1. Gli operatori  economici  trasmettono  le  informazioni  di  cui
all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e d), all'art. 32, commi 3 e  4,
e all'art. 33, comma 1, entro tre ore dal verificarsi dell'evento. Le
informazioni di cui all'art. 32 sono trasmesse nell'ordine in cui gli
eventi si sono verificati. 
  2. Ai  fini  del  comma  1,  gli  eventi  di  cui  all'art.  33  si
considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle
relative confezioni unitarie per la prima volta. 
  3. Gli operatori economici  trasmettono  le  informazioni  relative
alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo
di cui all'art. 32, comma 1, lettere c) ed e), entro le  ventiquattro
ore che precedono il verificarsi dell'evento. 
  4.  In  deroga  al  comma  1,  gli  operatori   economici   possono
trasmettere le informazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere  a),
b) e d), all'art. 32, commi 3 e 4, e  all'art.  33,  comma  1,  entro
ventiquattro  ore  dal  verificarsi  dell'evento  se  soddisfano   le
seguenti condizioni: 
    a)  essi,  o  se  applicabile  il  gruppo  di   imprese   a   cui
appartengono, hanno trattato meno di 120  milioni  di  IU  a  livello
unitario  nell'ambito  dell'Unione   nel   corso   dell'anno   civile
precedente; 
    b) sono piccole e medie imprese ai  sensi  della  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione. 
  5. Il comma 1 si applica a decorrere dal 20  maggio  2028.  Fino  a
quella data tutti gli  operatori  economici  possono  trasmettere  le
informazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal verificarsi
dell'evento.