Art. 34 Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte 1. Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e d), all'art. 32, commi 3 e 4, e all'art. 33, comma 1, entro tre ore dal verificarsi dell'evento. Le informazioni di cui all'art. 32 sono trasmesse nell'ordine in cui gli eventi si sono verificati. 2. Ai fini del comma 1, gli eventi di cui all'art. 33 si considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle relative confezioni unitarie per la prima volta. 3. Gli operatori economici trasmettono le informazioni relative alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo di cui all'art. 32, comma 1, lettere c) ed e), entro le ventiquattro ore che precedono il verificarsi dell'evento. 4. In deroga al comma 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e d), all'art. 32, commi 3 e 4, e all'art. 33, comma 1, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni: a) essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente; b) sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. 5. Il comma 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.