(Allegato A-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
                     Servizi minimi da garantire 
 
    1. L'Ente locale garantisce la presa in  carico  dei  beneficiari
avvalendosi di personale con esperienza e  professionalita'  adeguate
alle tipologie  dei  progetti  di  accoglienza  ,  tenendo  conto  di
vulnerabilita'  o   di   esigenze   particolari   anche   di   natura
psico-socio-sanitari,   predisponendo   modalita'   organizzative   e
funzionali alle diverse specificita'. 
    2. I servizi minimi di cui all'art. 4, comma  1,  sono  espletati
con le seguenti modalita': 
      a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a: 
        garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari
necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e  religiose
delle persone accolte; 
        fornire vestiario,  biancheria  per  la  casa,  prodotti  per
l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze
individuali; 
        erogare pocket money; 
        fornire il materiale scolastico per i minori; 
      b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione
linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e  complementare
agli altri servizi erogati. 
    Gli  enti  locali  hanno  obbligo  di  garantire  la   mediazione
linguistico-culturale  al  fine  di  facilitare  la  relazione  e  la
comunicazione - sia linguistica (interpretariato),  che  culturale  -
tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e  il  contesto
territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza); 
      c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli  enti
locali titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        garantire  le  procedure  di  iscrizione  anagrafica  secondo
quanto dispone la normativa vigente; 
        orientare  i  beneficiari  alla  conoscenza  del  territorio,
facilitandoli nell'accesso e nella fruibilita' dei  servizi  erogati,
cosi' come previsto dal Manuale operativo; 
        garantire l'accesso e la fruibilita' del diritto alla salute; 
      d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento  scolastico
per i minori - Gli enti locali sono tenuti a: 
        garantire l'inserimento scolastico dei minori e  l'istruzione
degli  adulti  secondo  gli  obblighi  di  legge  e  monitorarne   la
frequenza; 
        favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione  secondaria
e universitaria; 
        garantire l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei  corsi
di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione
della lingua italiana, secondo il livello di  conoscenza  di  ciascun
beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per  un  numero
minimo di quindici ore settimanali; 
      e) Formazione  e  riqualificazione  professionale  -  Gli  enti
locali titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        sviluppare  azioni  di  orientamento   al   lavoro,   incluso
l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; 
        orientare e accompagnare  i  beneficiari  alla  formazione  e
ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); 
        facilitare le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio e professionali; 
      f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo  -
Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia
di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; 
        facilitare i percorsi di inserimento lavorativo  in  ambienti
adeguati per beneficiari  con  specifiche  esigenze,  fermo  restando
quanto previsto dalla vigente normativa  in  materia  di  accesso  al
lavoro  per  le  persone  svantaggiate  e  appartenenti  a  categorie
protette; 
      g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento  abitativo  -
Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        favorire  l'accesso   all'edilizia   residenziale   pubblica,
nonche'  al  mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di
promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra  beneficiari  e
locatori/proprietari; 
        facilitare i percorsi di inserimento  abitativo  in  ambienti
adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze; 
      h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Gli
enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione
e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i  beneficiari
e la comunita' cittadina; 
        promuovere e  sostenere  la  realizzazione  di  attivita'  di
animazione socio-culturale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei
beneficiari; 
        costruire e consolidare la rete territoriale di  sostegno  al
progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; 
        promuovere  la  partecipazione  dei  beneficiari  alla   vita
associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi
interamente auto-organizzati; 
      i) Orientamento e accompagnamento  legale  -  Gli  enti  locali
titolari di finanziamento sono tenuti a: 
        per i  MSNA  richiedenti  asilo  garantire  l'orientamento  e
l'accompagnamento nell'interlocuzione con  gli  attori  istituzionali
preposti alle diverse fasi della procedura  di  riconoscimento  della
protezione internazionale; 
        garantire la verifica  degli  adempimenti  amministrativi  di
segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni  di  legge  in
materia di presa in carico dei minori stranieri  non  accompagnati  e
garantire  il  supporto  per   la   regolarizzazione   degli   stessi
nell'ipotesi  in  cui  formalizzino  la   richiesta   di   protezione
internazionale; 
        garantire  l'orientamento  e  l'informazione   legale   sulla
normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; 
        garantire l'orientamento e l'accompagnamento  in  materia  di
procedure amministrative relative  alla  posizione  di  ogni  singolo
beneficiario; 
        garantire l'informazione  sui  diritti  e  i  doveri  sanciti
dall'ordinamento italiano; 
        garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito
e volontario; 
        garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari
con specifiche esigenze di presa in carico; 
      l) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali  titolari  di
finanziamento sono tenuti a: 
        garantire         l'attivazione         del          sostegno
psico-socio-assistenziale  in  base  alle  specifiche  esigenze   dei
singoli beneficiari; 
        nel caso di  servizi  di  accoglienza  in  favore  di  minori
stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi; 
        garantire l'accompagnamento al Servizio  sanitario  nazionale
per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; 
        garantire l'orientamento, l'informazione e  l'accompagnamento
in materia di protezione sociale e previdenza; 
        garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di
presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari,
accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale
con attivita' socio-assistenziali; 
        garantire  la  flessibilita'  degli  interventi  al  fine  di
declinarli in base all'evoluzione della condizione di  vulnerabilita'
durante il percorso di accoglienza; 
        costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che,
a diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi  di  supporto,
riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche
esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche  dal  loro  percorso
migratorio  e  personale,  nonche'  dalle  condizioni  specifiche  di
riduzione in situazione di sfruttamento o  di  violenze  e/o  torture
subite; 
        costruire   e   consolidare,   per    eventuali    situazioni
emergenziali, la collaborazione con gli  attori  pubblici  e  privati
che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva  gestione
delle casistiche, di cui al punto precedente. 
    Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che  necessitino  di
una presa in carico specialistica, se pur  temporanea,  le  attivita'
dei  progetti  di  accoglienza  vanno  a   integrare   e   completare
l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma
terapeutico-riabilitativo individuale attivato  dai  servizi  per  la
salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti  locali   sono
obbligati nello specifico a: 
      attivare programmi di supporto e di riabilitazione  in  maniera
concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; 
      programmare  la  presa  in  carico   diretta   da   parte   dei
dipartimenti  di  salute  mentale   presso   le   proprie   strutture
residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda; 
      garantire un raccordo con il servizio  di  salute  mentale  del
territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli  di
collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi; 
      prevedere la presenza di una rete territoriale atta  a  rendere
sostenibile la presa in carico in termini di prossimita' e accesso ai
servizi specialistici e strutturati. 
    Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza
sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata,
l'ente locale attiva programmi di  supporto,  cura  e  riabilitazione
concordati con la struttura sanitaria preposta.