Art. 34. Servizi minimi da garantire 1. L'Ente locale garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalita' adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza , tenendo conto di vulnerabilita' o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitari, predisponendo modalita' organizzative e funzionali alle diverse specificita'. 2. I servizi minimi di cui all'art. 4, comma 1, sono espletati con le seguenti modalita': a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a: garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money; fornire il materiale scolastico per i minori; b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza); c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilita' dei servizi erogati, cosi' come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilita' del diritto alla salute; d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - Gli enti locali sono tenuti a: garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria; garantire l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali; e) Formazione e riqualificazione professionale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali; f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette; g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze; h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunita' cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati; i) Orientamento e accompagnamento legale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: per i MSNA richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico; l) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi; garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attivita' socio-assistenziali; garantire la flessibilita' degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilita' durante il percorso di accoglienza; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonche' dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attivita' dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda; garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi; prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimita' e accesso ai servizi specialistici e strutturati. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.