Art. 34 
 
      Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
 
  1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di
ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano
grandi investimenti - ZES» a cui sono destinati 50  milioni  di  euro
per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100  milioni  di  euro
per il 2021 a valere sulle risorse  del  Fondo  sviluppo  e  coesione
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. 
  2. Il piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di
debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di
fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti
dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento  in
forma di debito o di capitale di rischio. 
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  risetto   della
disciplina europea e nazionale in materia. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri  o,  se
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per
gli affari regionali, sono disciplinate le  linee  di  attivita'  del
Piano di cui al comma 1, nonche' l'ammontare degli  investimenti,  le
modalita' di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e  le
specifiche di investimento  oggetto  di  intervento  da  parte  dello
stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.