Articolo 34 - Condizioni e garanzie 1 Ciascuna Parte si assicura che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure di cui ai capi da II a VII siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio ordinamento giuridico interno, che assicuri un'adeguata tutela dei diritti umani e delle liberta', in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, al Patto Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 relativo ai diritti civili e politici e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che integri nell'ordinamento giuridico interno il principio di proporzionalita'. 2 Se del caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e garanzie includono, tra l'altro, una supervisione indipendente, giudiziaria o di altra natura; una motivazione che giustifichi l'applicazione; la limitazione del campo di applicazione e della durata di tale potere o procedura. 3 Nella misura in cui cio' sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capo sui diritti, sulle responsabilita' e sugli interessi legittimi dei terzi.