(Convenzione-art. 34)
 
  Articolo 34 - Condizioni e garanzie 
 
  1	Ciascuna Parte si  assicura  che  l'istituzione,  l'attuazione  e
l'applicazione dei poteri e delle procedure di cui ai capi  da  II  a
VII siano soggette alle  condizioni  e  alle  garanzie  previste  dal
proprio  ordinamento  giuridico  interno,  che  assicuri  un'adeguata
tutela dei diritti umani e delle liberta', in particolare dei diritti
derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione per la  tutela
dei  diritti  umani  e  delle   liberta'   fondamentali,   al   Patto
Internazionale delle Nazioni  Unite  del  1966  relativo  ai  diritti
civili e politici e agli altri strumenti  internazionali  applicabili
in materia di diritti umani, e che integri nell'ordinamento giuridico
interno il principio di proporzionalita'. 
  2	Se del caso, avuto  riguardo  alla  natura  del  potere  o  della
procedura, queste condizioni e garanzie includono, tra  l'altro,  una
supervisione  indipendente,  giudiziaria  o  di  altra  natura;   una
motivazione che giustifichi l'applicazione; la limitazione del  campo
di applicazione e della durata di tale potere o procedura. 
  3	Nella misura in cui cio' sia rispondente  all'interesse  pubblico
e, in particolare, alla buona amministrazione della  giustizia,  ogni
Parte considera l'impatto dei poteri e  delle  procedure  di  cui  al
presente capo sui diritti, sulle responsabilita'  e  sugli  interessi
legittimi dei terzi.