Art. 34 
 
              Direzioni territoriali delle reti museali 
 
  1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di  livello
dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la  fruizione  e
la valorizzazione dei musei e degli altri  istituti  e  luoghi  della
cultura  di  cui  all'articolo  35,  ivi  inclusi   quelli   di   cui
all'articolo 29, comma 2,  lettera  a),  e  comma  3,  provvedendo  a
definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in  rapporto
all'ambito territoriale di competenza,  e  promuovono  l'integrazione
dei percorsi culturali  di  fruizione.  A  tali  fini,  il  direttore
territoriale  delle   reti   museali   riunisce   periodicamente   in
conferenza,  anche  con  modalita'  telematiche  o  informatiche,   i
direttori degli istituti  di  cui  all'articolo  35,  insistenti  nel
proprio ambito territoriale di  competenza,  ivi  inclusi  quelli  di
livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2,  lettera  a)  e
comma 3. 
  2. In particolare, il direttore territoriale  delle  reti  museali,
oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di  natura  non
regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
sovraintende alla gestione degli istituti  di  cui  all'articolo  35,
comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  e
ne e' responsabile; svolge altresi' le seguenti funzioni: 
  a) programma,  indirizza,  coordina  e  monitora  le  attivita'  di
gestione, valorizzazione,  comunicazione  e  promozione  del  sistema
museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza; 
  b)  promuove   la   costituzione,   nell'ambito   territoriale   di
competenza, di un sistema museale integrato, favorendo  la  creazione
di reti museali comprendenti gli istituti  assegnati  alla  Direzione
territoriale  delle  reti  museali  e  quelli  delle  amministrazioni
pubbliche presenti nel territorio di  competenza,  nonche'  di  altri
soggetti pubblici e privati; 
  c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi  del
sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza; 
  d)  sovraintende  alla  definizione,  da   parte   del   rispettivo
direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato  alla
Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne  la
funzione  di  luoghi  vitali,  inclusivi,  capaci  di  promuovere  lo
sviluppo della cultura; 
  e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di  cui  all'articolo
17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di  ingresso  unici,
cumulativi e, previo  accordo  con  i  soggetti  pubblici  e  privati
interessati, integrati dei musei  e  dei  luoghi  della  cultura  del
proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli  aperti
al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29,  comma  2,
lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonche'  i  Direttori
degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma  2,  lettera
a), e comma 3, interessati; 
  f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e  dei  luoghi  della
cultura di propria competenza, in modo da assicurare  la  piu'  ampia
fruizione, nel rispetto delle linee guida  di  cui  all'articolo  17,
comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori; 
  g) assicura elevati standard qualitativi  nella  gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione  attiva  degli  utenti  e   assicurando   la   massima
accessibilita'; 
  h) assicura la  piena  collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei, i direttori degli  istituti  di  cui  all'articolo  35  aventi
natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; 
  i) opera in stretta  connessione  con  gli  uffici  periferici  del
Ministero e  gli  enti  territoriali  e  locali,  anche  al  fine  di
organizzare  mostre  temporanee,  e  di   promuovere   attivita'   di
catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; 
  l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni  degli
istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  e
dei beni,  anche  privati,  dati  in  comodato  o  deposito  a  detti
istituti, per  mostre  od  esposizioni  sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel
rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b),
informando in via preventiva la Soprintendenza competente  e,  per  i
prestiti all'estero,  informando  in  via  preventiva  il  Segretario
generale e sentita la Direzione generale Musei; 
  m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla
Direzione territoriale delle reti museali, e in conformita' agli atti
di  indirizzo  della  Direzione  generale  Musei  e  della  Direzione
generale  Contratti  e  concessioni,  la  forma  di  gestione   delle
attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali,
ai sensi dell'articolo 115 del Codice; 
  n)  promuove  la  definizione  e  la  stipula  degli   accordi   di
valorizzazione di cui all'articolo 112  del  Codice,  in  conformita'
agli atti  di  indirizzo  della  Direzione  generale  Musei  e  della
Direzione generale Contratti e concessioni, al  fine  di  individuare
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' al  fine  di
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo  culturale  e  i
programmi, relativamente ai beni culturali  di  pertinenza  pubblica,
favorendo altresi' l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo
provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato  e
delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza; 
  o) elabora e stipula accordi con le altre  amministrazioni  statali
eventualmente  competenti,  le  regioni,  gli  altri  enti   pubblici
territoriali e i privati interessati, in  conformita'  agli  atti  di
indirizzo della Direzione generale Musei e della  Direzione  generale
Contratti e concessioni,  per  regolare  servizi  strumentali  comuni
destinati alla fruizione e alla  valorizzazione  di  beni  culturali,
anche mediante l'istituzione di forme consortili non  imprenditoriali
per la gestione  di  uffici  comuni  e  tramite  convenzioni  con  le
associazioni  culturali  o  di  volontariato,  dotate   di   adeguati
requisiti,  che  abbiano  per  statuto  finalita'  di  promozione   e
diffusione della conoscenza dei beni culturali; 
  p) stabilisce e trasmette  alla  Direzione  generale  Bilancio  gli
interventi da inserire nei programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei
relativi piani di spesa; 
  q) redige e aggiorna, sulla base delle  indicazioni  fornite  della
Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi  della
cultura affidati in consegna alla competenza degli  istituti  di  cui
all'articolo 35; 
  r) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei
privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
  s) promuove lo svolgimento di attivita' di ricerca da  parte  degli
istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali,  i
cui risultati rende  pubblici,  anche  con  modalita'  telematiche  o
informatiche; propone alla Direzione generale  Educazione  e  ricerca
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca  legate
alle collezioni di  competenza;  collabora  altresi'  alle  attivita'
formative  coordinate  e   autorizzate   dalla   Direzione   generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio; 
  t) amministra e controlla i beni dati  in  consegna  agli  istituti
assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  ed  esegue
sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo  32,  comma  1,  lettera  b);  concede
altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi  degli  articoli
106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo  adottati,
per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni; 
  u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali  interessati,
l'attuazione degli indirizzi strategici e dei  progetti  elaborati  a
livello centrale relativi  alla  valorizzazione  e  alla  promozione,
anche  turistica,  degli  itinerari   culturali   e   di   eccellenza
paesaggistica  e  delle  iniziative  finalizzate  a   promuovere   la
conoscenza delle identita'  territoriali  e  delle  radici  culturali
delle comunita' locali; 
  v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di  acquisto
a trattativa privata di cui all'articolo  21  del  regio  decreto  30
gennaio 1913, n. 363. 
  3. Le  Direzioni  territoriali  delle  reti  museali  costituiscono
centri di costo del centro  di  responsabilita'  «Direzione  generale
Musei». 
  4. Le Direzioni territoriali delle reti  museali  sono  individuate
con decreto ministeriale di  natura  non  regolamentare  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 34: 
 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12. 
              - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per l'art. 115 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. 
              - Per l'art. 112 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15. 
              - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32. 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 14.