Art. 34 Direzioni territoriali delle reti museali 1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione. A tali fini, il direttore territoriale delle reti museali riunisce periodicamente in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35, insistenti nel proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3. 2. In particolare, il direttore territoriale delle reti museali, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sovraintende alla gestione degli istituti di cui all'articolo 35, comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e ne e' responsabile; svolge altresi' le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza; b) promuove la costituzione, nell'ambito territoriale di competenza, di un sistema museale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi del sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza; d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne la funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, interessati; f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori; g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita'; h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35 aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Soprintendenza competente e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei; m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, e in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; n) promuove la definizione e la stipula degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' al fine di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, favorendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza; o) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; p) stabilisce e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; q) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza degli istituti di cui all'articolo 35; r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; s) promuove lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio; t) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni; u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione, anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali; v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. 3. Le Direzioni territoriali delle reti museali costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei». 4. Le Direzioni territoriali delle reti museali sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 34: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12. - Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. - Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. - Per l'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15. - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32. - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 14.