Art. 34. Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente della stessa azienda o ente che abbia necessita' di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie nella propria disponibilita' eccedenti le quattro settimane annuali di cui il dirigente deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in ventiquattro giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festivita' soppresse). 2. I dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'azienda o ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. L'azienda o ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dirigenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verra' effettuata in misura proporzionale tra tutti i dirigenti offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dirigente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' delle assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove, cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.