((Art. 34-bis 
 
                            Cold ironing 
 
  1. Al fine di favorire la  riduzione  dell'inquinamento  ambientale
nelle  aree  portuali  mediante  la   diffusione   delle   tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  adotta  uno   o   piu'
provvedimenti  volti  a  introdurre  una  specifica  tariffa  per  la
fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi
ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con   potenza
installata nominale superiore a 35 kW. 
  2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce: 
  «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra
alle navi ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si  applica  l'imposta
di euro 0,0005 per ogni kWh». 
  3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia  subordinatamente
all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione  europea  che
autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva  2003/96/CE  del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota  di
accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui  al
medesimo comma 2, richiesta a  cura  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti. 
  4. L'efficacia della disposizione di cui al  comma  2  e'  altresi'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  richiesta   a   cura   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni
competenti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'Allegato I annesso al decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative),  come
          modificato dalla presente legge: 
 
                                  «Allegato I 
          Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione  ed  aliquote
            vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
 
                              Prodotti energetici 
 
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
              Benzina : euro 564,00 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          625.620 per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
                usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          747.470 per mille litri; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 12,8 per mille litri; 
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione; 
              Oli combustibili: 
                usati per riscaldamento: 
                  a) ad alto tenore di zolfo  (ATZ):  euro  128,26775
          per mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421  per
          mille chilogrammi; 
                per uso industriale: 
                  a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
          mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
          mille chilogrammi; 
                usati  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. 
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
                usato come carburante: euro 227,77 per mille kg; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          359.220 per mille kg.; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; 
              Gas naturale: 
                per autotrazione: lire zero; 
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
                per combustione per usi civili: 
                  a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
                  b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                per i consumi nei territori di  cui  all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote : 
                  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)  e
          b): lire 74 al mc.; 
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati: 
                per  uso  riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle
          imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; 
                per uso riscaldamento  da  imprese:  12,00  euro  per
          mille chilogrammi; 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; 
 
                          Alcole e bevande alcoliche 
 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2). 
 
                               Tabacchi lavorati 
 
              a) sigari 23,00%; 
              b) sigaretti 23,5%; 
              c) sigarette 59,5%; 
              d) tabacco da fumo: 
                1) tabacco trinciato a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; 
                2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
              e) tabacco da fiuto 24,78%; 
              f) tabacco da masticare 24,78%; 
 
                      [Fiammiferi di ordinario consumo:] 
 
              [a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
          fino a 0,258 euro la scatola;] 
              [b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
          superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,0645  euro  la
          scatola;] 
              [c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
          superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione di  0,17825  euro  la
          scatola;] 
              [d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
          superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la  scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,2582  euro  la
          scatola;] 
              [e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
          superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
          di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.] 
              [Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:] 
              [Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o  frazione  di
          10] 
              [Cerini - 0,0103] 
              [Bossoli - 0,0103] 
              [Familiari - 0,0083] 
              [Cucina - 0,0114] 
              [Maxi-box - 0,0083] 
              [Svedesi - 0,0170] 
              [Minerva - 0,0165] 
              [Controvento - 0,0341] 
              [Fiammiferone - 0,0501] 
              [Caminetto - 0,090] 
              [KM Carezza - 0,0083] 
              [KM Casa - 0,0083] 
              [KM Superlungo - 0,0114] 
              [KM Jolly - 0,0062] 
              [KM Europa - 0,0165] 
              [KM Super Mini - 0,0170] 
              [KM Carezza Mini - 0,0170] 
              [KM Camino - 0,0501] 
              [KM Camino Maxi - 0,090] 
              [KM Jumbo - 0,090] 
              [Cuoco - 0,0083] 
              [Lampo - 0,0170] 
              [Flip - 0,0165] 
              [Fiammata - 0,0501] 
 
                               Energia elettrica 
 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3) : 
                per qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820. 
              Per  la  fornitura  di  energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. 
 
                              Imposizioni diverse 
 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.». 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  della
          direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003  che
          ristruttura il quadro comunitario  per  la  tassazione  dei
          prodotti energetici e dell'elettricita': 
                «Art. 19. - 1. Oltre a quanto disposto dagli articoli
          che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e  17,  il
          Consiglio, deliberando  all'unanimita'  su  proposta  della
          Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare
          ulteriori esenzioni o riduzioni in  base  a  considerazioni
          politiche specifiche. 
                Lo   Stato   membro,   che   intenda   adottare    un
          provvedimento di questo tipo,  ne  da'  comunicazione  alla
          Commissione,  fornendole  inoltre  tutte  le   informazioni
          pertinenti o necessarie. 
                La Commissione esamina la richiesta,  tenendo  conto,
          tra  l'altro,  di  considerazioni  attinenti  al   corretto
          funzionamento del  mercato  interno,  della  necessita'  di
          garantire  una  concorrenza   leale   e   delle   politiche
          comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di  energia
          e di trasporti. 
                Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti
          e necessarie  informazioni,  la  Commissione  presenta  una
          proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo
          da parte del Consiglio, oppure  informa  il  Consiglio  dei
          motivi  per  cui  non  ha  proposto  l'autorizzazione   del
          provvedimento di cui trattasi. 
                2.  L'autorizzazione  di  cui  al  paragrafo  1,   e'
          accordata  per  un  periodo  massimo  di  sei   anni,   con
          possibilita' di rinnovo secondo  la  procedura  di  cui  al
          paragrafo 1. 
                3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o
          riduzioni di cui al paragrafo 1  non  possano  piu'  essere
          mantenute,  in  particolare  in   base   a   considerazioni
          riguardanti la concorrenza o distorsioni nel  funzionamento
          del mercato interno o la politica comunitaria in materia di
          sanita', protezione  dell'ambiente,  energia  e  trasporti,
          sottopone appropriate proposte al Consiglio.  Il  Consiglio
          adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.». 
              Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1.