Art. 340. (Art. 78 del Testo Unico) PROVE PER LE TRATTRICI Le prove per la determinazione del peso rimorchiabile delle trattrici agricole, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: - che il complesso del veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%; - che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita che non differisca piu' del 10% della velocita' massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto piu' elevato della trasmissione - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocita', su strada piatta, con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec quadri, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio, verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% del peso rimorchiabile e del 14% del peso della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% dello stesso peso rimorchiabile e del 2% del peso della trattrice.