(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 340)
                 Art. 340. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       PROVE PER LE TRATTRICI 

 
  Le  prove  per  la  determinazione  del  peso  rimorchiabile  delle
trattrici agricole, da effettuarsi a pieno carico,  sono  dirette  ad
accertare: 
    - che il complesso del veicoli possa  avviarsi  su  pendenza  non
inferiore al 14%; 
    - che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita che
non differisca piu' del 10% della velocita' massima -  corrispondente
al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto  piu'
elevato della trasmissione - su pendenza non inferiore al 2%,  ovvero
possa raggiungere  la  predetta  velocita',  su  strada  piatta,  con
accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec quadri,  nel  campo  di
utilizzazione del rapporto piu' alto. 
  Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in  piano  degli
sforzi di trazione al gancio, verificando che lo sforzo  di  trazione
massimo non sia inferiore alla somma del 16% del peso rimorchiabile e
del 14% del  peso  della  trattrice  e  che  lo  sforzo  di  trazione
corrispondente al numero di giri di  potenza  massima,  col  rapporto
piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del  4%
dello stesso peso rimorchiabile e del 2% del peso della trattrice.