Art. 340. 
             Ripartizione dello stanziamento di bilancio 
 
  1. Le domande presentate  dalle  scuole  materne  per  ottenere  l'
erogazione  degli  assegni,  premi,  sussidi  e  contributi   debbono
pervenire al Ministero della pubblica  istruzione,  entro  i  termini
stabiliti dal Ministro, per il tramite dei  provveditori  agli  studi
che su di esse esprimono il loro motivato avviso,  sentiti  i  pareri
del consiglio scolastico provinciale e del  comitato  provinciale  di
assistenza e beneficienza. 
  2. Il Ministro, in base alle domande pervenute,  compila  il  piano
annuale di ripartizione delle  somme  di  cui  al  comma  1,  tenendo
soprattutto  presenti  le   esigenze   delle   scuole   materne   del
Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate  economicamente
depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.