Art. 342 
 
              Organi del procedimento e programmazione 
 
    1.  Agli  enti  aggiudicatori  che   non   sono   amministrazioni
aggiudicatrici si applicano, nei limiti e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni  del  presente
regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo  I  (organi  del
procedimento), negli articoli 272 (il responsabile  del  procedimento
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici  di  servizi  e
forniture),  273   (funzioni   e   compiti   del   responsabile   del
procedimento), 274 (il responsabile del procedimento  negli  acquisti
tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi  del
procedimento. 
    2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le  disposizioni  del
presente regolamento contenute nella parte  II,  titolo  I,  capo  II
(programmazione  dei  lavori)  e  nell'articolo  271  (programmazione
dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi). 
 
              Note all'art. 342 
              - Il testo dell'art. 10, comma 9,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “9. Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del  presente  codice
          alla cui osservanza sono tenuti.”