Art. 343 
 
   Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, 
 
    servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione 
 
             tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo. 
 
    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai  contratti
di cui al codice eseguiti nell'ambito di applicazione della legge  26
febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in  materia  dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
    2. Per quanto non disposto dal presente titolo  si  applicano  le
disposizioni contenute nel  codice  e  nel  presente  regolamento  ad
esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della  presente
parte. 
 
              Note all'art. 343 
              - La legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  “Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo” e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio
          1987, n. 49, S.O.. 
              - Il dPR 5 gennaio 1967  n.  18,  recante  “Ordinamento
          dell'Amministrazione degli  affari  esteri”  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.