(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 343)
                 Art. 343. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         SERBATOI PER G.P.L. 

 
  I serbatoi destinati a contenere G.P.L. a bordo di autoveicoli  per
l'alimentazione del motore debbono essere  inamovibili  e  rispondere
alle seguenti prescrizioni: 
    1) i serbatoi devono essere stati calcolati e collaudati per  una
pressione pari a  quella  prevista  dal  Regolamento,  approvato  con
decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme integrative
per la miscela di massima tensione, maggiorata del 25%; 
    2) i serbatoi devono  essere  stati  sottoposti  a  ricottura  di
distensione; 
    3) i serbatoi devono essere muniti di non piu' di tre aperture, i
cui centri geometrici devono trovarsi  tutti  all'incirca  lungo  una
stessa generatrice del corpo cilindrico del recipiente.  Le  aperture
possono essere praticate su una piastra di maggiore spessore  facente
parte integrante del mantello stesso; per il fissaggio  dei  serbatoi
all'autoveicolo, e' ammessa la saldatura al  corpo  cilindrico  e  ai
fondelli di alette o orecchiette di piccole  proporzioni  (dimensione
massima: meta' del raggio del cilindro); 
    4) le aperture indicate al  punto  3)  devono  essere  usate  per
l'applicazione dei  seguenti  organi  indipendenti  tra  loro,  anche
riuniti in un solo corpo: 
      - di una valvola di riempimento con tubo pescante; 
      -  di  una  valvola  di  prelievo  con  tubo  pescante  e   con
dispositivo contro l'eccesso di flusso; 
      - di un indicatore  di  livello,  con  esclusione  dei  tipi  a
premistoppa e di quelli elettrici. La  valvola  di  riempimento  deve
essere munita o di un congegno atto  a  interrompere  automaticamente
l'entrata del liquido nel serbatoio quando si sia raggiunto il  grado
di riempimento ammesso, o di un dispositivo di sicura efficienza atto
ad indicare con esattezza l'effettivo livello raggiunto dal liquido. 
  Le  aperture  del  serbatoio,  oltre  che  dell'eventuale  chiusura
automatica, devono essere dotate di chiusura ermetica da  effettuarsi
a mano mediante tappo avvitato. 
  E' vietata l'applicazione di valvole diverse da quelle  suddette  e
in particolare di valvola  di  sicurezza  o  di  fusibili  a  rottura
prestabilita. 
  Le valvole dovranno essere efficacemente protette dagli  urti,  con
cappellotti, cerchi, cuffie, grembiuli o simili; 
    5) puo' essere consentita una quarta apertura, se necessaria alla
installazione di un apparecchio per un esatto controllo  del  livello
del liquido. 
  Inoltre puo' essere ammessa un'apertura supplementare su una  delle
ogive o sulla generatrice diametralmente opposta a quella sulla quale
si trovano le aperture d'impiego, al fine di facilitare le operazioni
di spurgo e la visita interna. Tale apertura deve essere  normalmente
chiusa con tappo a vite munita di  protezione  e  non  sporgente  dal
livello del relativo bocchello; il tappo deve essere fissato  durante
l'uso normale del serbatoio con saldatura a stagno. 
  Nei nuovi impianti e' ancora tollerata l'utilizzazione di  serbatoi
mobili (bidoni) in luogo dei serbatoi inamovibili, fino  a  tre  mesi
dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tre
anni  i  serbatoi  mobili  devono  essere  sostituiti  con   serbatoi
inamovibili. L'imbottigliamento e  il  travaso  dei  combustibili  in
pressione o gassosi deve sempre avvenire presso le apposite stazioni.