Art. 344 
 
Programmazione  di  lavori,  servizi  e   forniture   relativi   agli
                     interventi di cooperazione 
 
                   (art. 225, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  La  programmazione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   in
attuazione della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  per  i  quali  il
Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per  il  tramite
delle ambasciate, il compito di stazione  appaltante,  e'  articolata
secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49.  In  relazione  alla  necessita'  di  definizione  degli
accordi  con  i  paesi  beneficiari  possono  essere  inserite  nella
programmazione anche solo le indicazioni  delle  risorse  disponibili
per i programmi di intervento. 
    2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di
cooperazione stipulato tra l'Italia ed il paese beneficiario  preveda
che il paese beneficiario svolga il compito di  stazione  appaltante,
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture  possono
seguire la normativa locale o quella adottata nel paese  beneficiario
dalla Commissione europea o dagli  organismi  internazionali  di  cui
l'Italia e' membro. In  tal  caso  lo  stesso  accordo  definisce  le
modalita'   dei   controlli   e   delle   autorizzazioni   da   parte
dell'autorita' italiana, per garantire il rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo,
direttamente e indirettamente, del lavoro minorile. 
 
              Note all'art. 344 
              - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge  26/2/1987
          n.  49,  recante  “Nuova  disciplina   della   cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in  via  di  sviluppo”,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 febbraio  1987,  n.  49,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
              “2. Gli stanziamenti destinati  alla  realizzazione  di
          tale attivita' sono determinati su base triennale con legge
          finanziaria.  Annualmente  viene  allegata  allo  stato  di
          previsione della spesa del Ministero  degli  affari  esteri
          una relazione previsionale  e  programmatica  del  Ministro
          contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per  la
          ripartizione delle risorse  finanziarie,  la  scelta  delle
          priorita' delle  aree  geografiche  e  dei  singoli  Paesi,
          nonche' dei diversi settori nel cui  ambito  dovra'  essere
          attuata la cooperazione  allo  sviluppo  e  la  indicazione
          degli strumenti di intervento.  Il  Parlamento  discute  la
          relazione  previsionale  e   programmatica   insieme   alla
          relazione  consuntiva  di  cui  al  comma  6,  lettera  c),
          dell'articolo 3.” 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 2 (Principi) - 1. L'affidamento e l'esecuzione di
          opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi  del
          presente  codice,  deve   garantire   la   qualita'   delle
          prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di
          economicita',  efficacia,  tempestivita'   e   correttezza;
          l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera
          concorrenza, parita' di trattamento,  non  discriminazione,
          trasparenza,   proporzionalita',    nonche'    quello    di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. 
              2.   Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile. 
              3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice, le procedure di affidamento e  le  altre  attivita'
          amministrative  in  materia  di   contratti   pubblici   si
          espletano nel rispetto delle disposizioni sul  procedimento
          amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice,  l'attivita'  contrattuale  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 1 si  svolge  nel  rispetto,  altresi',  delle
          disposizioni stabilite dal codice civile.”