Art. 345. 
                             Convenzioni 
 
  1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti  sono  stabiliti
con regolamento governativo. 
  2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto  concerne  l'
apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in  esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti  degli  Stati  membri  dell'
Unione Europea.