Art. 346 
 
    Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, 
 
    servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione. 
 
                   (art. 227, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per i singoli  interventi  e'  nominato  un  responsabile  del
procedimento  che  assicura,   costantemente   e   direttamente,   lo
svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel  codice  e   nel   presente
regolamento. Per i lavori ed i servizi attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria,  il  responsabile  del   procedimento   puo'   essere
coadiuvato da un tecnico di supporto anche locale. 
    2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per
piu' interventi da eseguirsi in aree limitrofe. 
    3. I lavori di  modesta  entita'  e  complessita',  o  realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in  via  di
sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere  realizzati
tramite  organizzazioni  non  governative  titolari   del   programma
generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di  personale  di
adeguata  professionalita'  e  di  materiali  locali.   La   stazione
appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e  nel  bando  di
gara relativi all'intervento di cooperazione.