(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 346)
                 Art. 346. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE 
 
 
  Le tubazioni ad alta pressione devono essere in acciaio o in  altro
idoneo metallo senza saldatura, ricotte; sono ammesse anche tubazioni
flessibili, purche' diano ogni garanzia di sicurezza, e siano di tipo
riconosciuto ammissibile; esse devono essere inoltre sufficientemente
protette: a tal  fine  e'  sufficiente  che  ciascuna  tubazione  sia
introdotta in un altro tubo flessibile  metallico.  I  raccordi  e  i
terminali devono essere fissati alla tubazione a regola d'arte e  con
sistema di sicura efficacia. 
  Le tubazioni ad alta pressione devono: 
    1)  essere  in  ogni  caso  completamente  esterne   all'ambiente
riservato ai passeggeri; 
    2)  essere  installate  in  modo  da  non  risultare  soggette  a
vibrazioni proprie; 
    3) avere appoggi in numero conveniente e a  distanza  massima  di
cm. 80 l'uno dall'altro; 
    4) essere protette contro eventuali urti o colpi; 
    5)  essere  facilmente  accessibili  per   la   verifica   e   la
manutenzione; 
    6) essere protette contro il logorio per attrito nei punti in cui
attraversano lamiere o profilati metallici. 
  Tutti i collegamenti soggetti a  vibrazioni  o  spostamenti  devono
essere realizzati con serpentino o volute elastiche.