Art. 346. 
             Obblighi didattici delle scuole parificate 
 
  1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi  e
gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro
della  pubblica  istruzione  impartisce,   con   propria   ordinanza,
disposizioni in materia.