Art. 348. 
                          Scuole sussidiate 
 
  1. Sono scuole sussidiate quelle  aperte  da  privati,  da  enti  o
associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle
localita' dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata. 
  2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente  con  il
sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai  docenti,  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni. 
  3. I premi sono concessi per un numero massimo  complessivo  di  14
alunni per ogni anno scolastico. 
  4. I premi sono concessi anche se il docente non  sia  fornito  del
titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. 
  5. Le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1 e le modalita' di  svolgimento  degli  esami  degli
alunni  delle  scuole  sussidiate  sono  stabilite  con   regolamento
governativo.