(CODICE CIVILE-art. 348)
                              Art. 348. 
 
                        (Scelta del tutore). 
 
  Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore
che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo'
essere fatta per  testamento,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata.((223)) 
 
  Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si  oppongono  alla
nomina  della  persona  designata,  la  scelta  del  tutore   avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o
affini del minore, i quali, in quanto sia  opportuno,  devono  essere
sentiti. 
 
  ((Il giudice, prima di procedere alla nomina  del  tutore,  dispone
l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici  e  anche  di
eta' inferiore ove capace di discernimento)). 
 
  In ogni caso la scelta deve cadere su persona  idonea  all'ufficio,
di ineccepibile condotta, la  quale  dia  affidamento  di  educare  e
istruire il minore conformemente a  quanto  e'  prescritto  nell'art.
147. 
 
  IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
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AGGIORNAMENTO (223) 
  Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154  ha  disposto  (con  l'art.  57,
comma 1, lettera a)) che "al primo comma  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale".".