Art. 35
                 Ricognizione dei posti di funzione

  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  adozione del provvedimento di cui
all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla
ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle
previsioni  del  medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi
incarichi   e'  disposto  nei  tre  mesi  successivi  tenendo  conto,
compatibilmente  con  le  esigenze  d'ufficio,  delle  disponibilita'
manifestate dagli interessati.