Art. 35 Ricognizione dei posti di funzione 1. Entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi e' disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilita' manifestate dagli interessati.