Art. 35
  Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313

  1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460,  dopo  le  parole:  "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono
inserite  le  seguenti:  "o  del Cassiere del Ministero dell'interno,
comunque".
 
             Note all'art. 35:
                 Comma 1:
                 - Il  testo  dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
          25  maggio  1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle
          contabilita'  speciali delle prefetture, delle direzioni di
          amministrazione  delle  Forze  armate  e  della  Guardia di
          finanza),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          luglio  1994,  n.  460,  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  1  (Pignoramenti  sulle contabilita' speciali
          delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
          Forze  armate  e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di
          contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
          delle  direzioni  di  amministrazione  delle Forze armate e
          della  Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
          favore  dei  funzionari delegati degli enti militari, degli
          uffici  o  reparti  della  Polizia  di Stato, della Polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato e dei
          comandi  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, o del
          Cassiere  del  Ministero dell'interno, comunque destinati a
          servizi   e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
          nazionale  e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese

          anticipate    dai   comuni   per   l'organizzazione   delle
          consultazioni   elettorali,   nonche'   al   pagamento   di
          emolumenti   e   pensioni  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          personale  amministrato,  non  sono  soggetti ad esecuzione
          forzata,  salvo  che  per  i  casi  previsti dal capo V del
          titolo  VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
          unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
          e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
          180.".