ART. 35
             (progetti sottoposti a via in sede statale)

   1.   Compete   al   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  di  concerto  con  il Ministro per i beni e le attivita'
culturali,    sentita   la   regione   interessata   e   sulla   base
dell'istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo  6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di
opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23
nei casi in cui si tratti:
    a)  di  opere  o  interventi  sottoposti  ad  autorizzazione alla
costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato;
    b)  di  opere  o  interventi  localizzati  sul territorio di piu'
regioni  o  che  comunque  possano  avere  impatti  rilevanti su piu'
regioni;
    c)  di opere o interventi che possano avere effetti significativi
sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea.
   2.  Per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui
al  comma  1,  le  disposizioni  del  presente  capo  II  integrano e
specificano  le  disposizioni  del capo I; queste ultime si applicano
anche  per  la  valutazione  dei  progetti  di cui al comma 1 ove non
diversamente disposto nel presente capo II.