ART. 35
         (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 58 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 58
                 (Sanzioni per il medico competente)

  1. Il medico competente e' punito:
   a) con  l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800
per  la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo
periodo;
   b) con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200
euro  per  la  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e
g);
   c) con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro  per  la  violazione  dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con
riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
   d) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
   e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
per  le  violazione  degli  articoli  40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e
6-bis. ".