Art. 35.
              (Controversie in materia di masi chiusi)
1.  In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la
determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del
prezzo  di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I
del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2.   Chi   intende   proporre   in   giudizio  una  domanda  relativa
all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203.
 
          Note all'articolo 35.
              -  Il  capo I del titolo IV ("Norme per le controversie
          in  materia di lavoro") del libro secondo ("Del processo di
          cognizione")  del codice di procedura civile, approvato con
          regio  decreto  28  ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253 del supplemento
          ordinario, reca "delle controversie individuali da lavoro".
              - La  legge  3  maggio  1982,  n. 203, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 maggio 1982, n. 121, reca "Norme sui
          contratti agrari". Si trascrive il testo dell'art. 46 della
          legge medesima:
              "Articolo  46. Tentativo di conciliazione. Disposizioni
          processuali.
              Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a
          una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a
          darne   preventivamente   comunicazione,  mediante  lettera
          raccomandata  con  avviso di ricevimento, all'altra parte e
          all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
          territorio.
              Il  capo  dell'ispettorato,  entro  venti  giorni dalla
          comunicazione  di cui al comma precedente, convoca le parti
          ed  i  rappresentanti  delle  associazioni professionali di
          categoria  da  esse  indicati  per esperire il tentativo di
          conciliazione della vertenza.
              Se  la  conciliazione  riesce,  viene  redatto processo
          verbale    sottoscritto   da   entrambe   le   parti,   dai
          rappresentanti   delle  associazioni  di  categoria  e  dal
          funzionario dell'ispettorato.
              Se  la  conciliazione  non  riesce, si forma egualmente
          processo  verbale, nel quale vengono precisate le posizioni
          delle parti.
              Nel  caso  in  cui il tentativo di conciliazione non si
          definisca  entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
          al  primo  comma,  ciascuna  delle parti e' libera di adire
          l'autorita' giudiziaria competente.
              Quando  l'affittuario  viene  convenuto in giudizio per
          morosita',  il  giudice,  alla prima udienza, prima di ogni
          altro   provvedimento,   concede  al  convenuto  stesso  un
          termine,  non  inferiore a trenta e non superiore a novanta
          giorni,  per  il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con
          l'instaurazione   del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
          dall'origine,  in  base  alle variazioni della lira secondo
          gli  indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il
          pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti
          gli effetti la morosita'.
              Costituisce  grave  ed  irreparabile  danno,  ai  sensi
          dell'art.   373  del  codice  di  procedura  civile,  anche
          l'esecuzione  di sentenza che privi il concessionario di un
          fondo  rustico  del principale mezzo di sostentamento suo e
          della  sua  famiglia,  o  possa  risultare  fonte  di serio
          pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda  o per
          l'allevamento di animali".