Art. 35 Addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualita' di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e' nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare puo' essere accreditato per piu' Stati o per piu' Forze armate. 2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, e' preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.