Art. 35 
 
                      Relazioni specialistiche 
 
                    (art. 37, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto esecutivo prevede  almeno  le  medesime  relazioni
specialistiche contenute  nel  progetto  definitivo,  che  illustrino
puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate
e le modifiche rispetto al progetto definitivo. 
    2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si
sono  rese   necessarie,   nell'ambito   del   progetto   definitivo,
particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in  modo
da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e  alla
manutenzione degli impianti  tecnologici  e  di  ogni  altro  aspetto
dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle  opere  a
verde. 
    3.  Le  relazioni  contengono   l'illustrazione   di   tutte   le
problematiche esaminate e delle verifiche  analitiche  effettuate  in
sede di progettazione esecutiva.