Art. 35 
 
                    Potenziamento dell'Antitrust 
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente: 
  "21-bis (Poteri dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del
mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
concorrenza) 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi
generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi
amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della
concorrenza e del mercato. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
delle norme a tutela della  concorrenza  e  del  mercato,  emette  un
parere  motivato,  nel  quale  indica  gli  specifici  profili  delle
violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica  amministrazione  non   si
conforma  nei  sessanta  giorni  successivi  alla  comunicazione  del
parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,  tramite  l'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.".