Art. 35 

 

				 
                       Obbligo di trasparenza 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi  dell'articolo
45, l'Autorita' puo' imporre obblighi  di  trasparenza  in  relazione
all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo  agli  operatori  di
rendere pubbliche  determinate  informazioni  quali  informazioni  di
carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete,
termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali
condizioni conformi al  diritto  europeo  che  limitino  l'accesso  a
servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al  comma  3,
se un operatore e' soggetto agli  obblighi  di  cui  all'articolo  49
relativi  all'accesso  all'ingrosso  all'infrastruttura  della  rete,
l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di  riferimento
contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.". 
 
          Note all'art. 35: 
              Il  testo   dell'articolo   46   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 46. Obbligo di trasparenza. 
              1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo'  imporre
          obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e
          all'accesso,  prescrivendo  agli   operatori   di   rendere
          pubbliche determinate informazioni  quali  informazioni  di
          carattere contabile, specifiche  tecniche,  caratteristiche
          della rete, termini e condizioni per  la  fornitura  e  per
          l'uso, comprese eventuali condizioni  conformi  al  diritto
          europeo che limitino l'accesso a servizi e  applicazioni  o
          il loro utilizzo, e prezzi. 
              2. In particolare, l'Autorita' puo' esigere che, quando
          un  operatore  e'   assoggettato   ad   obblighi   di   non
          discriminazione  ai  sensi   dell'articolo   47   pubblichi
          un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per
          garantire che gli operatori non debbano pagare per  risorse
          non necessarie ai fini del  servizio  richiesto  e  in  cui
          figuri  una  descrizione  delle   offerte   suddivisa   per
          componenti  in  funzione  delle   esigenze   del   mercato,
          corredata  dei  relativi  termini,  condizioni  e   prezzi.
          L'Autorita'  con  provvedimento   motivato   puo'   imporre
          modifiche alle offerte di riferimento in  attuazione  degli
          obblighi previsti dal presente Capo. 
              3.  L'Autorita'  puo'  precisare   quali   informazioni
          pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le  modalita'
          di pubblicazione delle medesime. 
              4. In deroga al comma 3, se un  operatore  e'  soggetto
          agli obblighi di cui all'articolo 49  relativi  all'accesso
          all'ingrosso  all'infrastruttura  della  rete,  l'Autorita'
          provvede alla pubblicazione di  un'offerta  di  riferimento
          contenente almeno gli elementi riportati  nell'allegato  n.
          3.".