Art. 35 
 
   Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi 
 
  1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca,  di  prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,  di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste  entro  dodici
miglia  dalle  linee  di  costa  lungo  l'intero  perimetro  costiero
nazionale e dal  perimetro  esterno  delle  suddette  aree  marine  e
costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui  agli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed  i
procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti  e  connessi,
nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi  gia'  rilasciati  alla
medesima data, anche ai fini  della  esecuzione  delle  attivita'  di
ricerca, sviluppo  e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei
titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e  dei  procedimenti
autorizzatori  e  concessori  conseguenti  e  connessi.  Le  predette
attivita' sono autorizzate previa sottoposizione  alla  procedura  di
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e  seguenti
del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle  aree  marine  e  costiere  interessate
dalle attivita' di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui  al  presente  comma  e'  abrogato  il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,  comma  1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal  7%  al
10% per il gas e dal 4%  al  7%  per  l'olio.  Il  titolare  unico  o
contitolare di ciascuna concessione e'  tenuto  a  versare  le  somme
corrispondenti al valore dell'incremento  dell'aliquota  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi  capitoli
istituiti nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente  delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza  anche  ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.». 
  2. All'articolo 184, al comma 5  bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con  lo  stesso
decreto   interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree  ad  uso  esclusivo
alle  Forze  Armate,  tenuto  conto  delle  attivita'  effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».