(Trattato-art. 35)
                             ARTICOLO 35 
                       Immunita' delle persone 
 
1.  Nell'interesse  del  MES,  il  presidente   del   consiglio   dei
governatori,  i  governatori   e   i   governatori   supplenti,   gli
amministratori, gli amministratori supplenti,  nonche'  il  direttore
generale e gli altri membri del personale  godono  dell'immunita'  di
giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio  ufficiale
delle loro funzioni e godono dell'inviolabilita' per tutti  gli  atti
scritti e documenti ufficiali redatti. 
 
2. Il consiglio dei governatori puo' rinunciare, nella misura e  alle
condizioni da esso stabilite, alle immunita' conferite ai  sensi  del
presente  articolo  riguardo  al   presidente   del   consiglio   dei
governatori, a un governatore,  a  un  governatore  supplente,  a  un
amministratore,  a  un  amministratore  supplente  o   al   direttore
generale. 
 
3. Il direttore  generale  puo'  revocare  l'immunita'  di  qualsiasi
membro del personale del MES, eccetto se stesso. 
 
4.  Ogni  membro  del  MES  senza  indugio  traspone  nella   propria
legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al  presente
articolo dandone informativa al MES.