ARTICOLO 35 Immunita' delle persone 1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonche' il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilita' per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti. 2. Il consiglio dei governatori puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita' conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale. 3. Il direttore generale puo' revocare l'immunita' di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso. 4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.