Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
enti  pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge
13 maggio  1991,  n.  152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991,   n.   203;   decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Qualora  sia  accertata  la  realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso  di  costruire,  ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non  rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed
il  ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
  2. La  demolizione  e'  eseguita  a  cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
  3. Resta  fermo  il  potere  di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici   territoriali,  nonche'  quello  di  altri  enti  pubblici,
previsto dalla normativa vigente.